Il termine per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari relativi all’anno 2019 – già fissato al 10 marzo 2021 – è stato ulteriormente spostato al 10/06/2021.
Lo stabilisce il Decreto Legge n.41 del 22 marzo 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 70 del 22 marzo 2021), entrato in vigore il 23/03/2021.
All’art. 5 punto 16, il decreto prevede infatti quanto segue:
“Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489”.
Tale termine è valido per tutti i documenti informatici del 2019, incluse le fatture elettroniche attive e passive.
Per le fatture elettroniche 2019, la proroga era stata anticipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato stampa del 13 marzo.
Se avessi ancora documenti del 2019 da conservare, hai quindi ancora tempo fino al 10 giugno 2021.
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